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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 287

Costituzione provvisoria degli organi per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica. (045U0287)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-6-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162,  relativa  al  riordinamento
del servizio statistico; 
  Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella
legge 21 dicembre 1929, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento
dell'Istituto centrale di statistica; 
  Visto il regolamento interno del suddetto Istituto,  approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15  gennaio
1930, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1°  febbraio
1945, n. 58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato di concerto Con i Ministri per la grazia
e giustizia, per il tesoro e per la pubblica istruzione; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le attribuzioni  del  Comitato  amministrativo,  della  Commissione
consultiva  per  il  personale  e  della  Commissione  di  disciplina
dell'Istituto  centrale  di  statistica  possono   essere   demandate
temporaneamente ad un  Consiglio  di  amministrazione,  composto  dal
presidente dell'Istituto, che lo presiede, di un  direttore  generale
o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  di  un   funzionario
dell'Istituto medesimo di grado non inferiore al sesto, designato dal
presidente,   e   di   altri    quattro,    membri    rappresentanti,
rispettivamente, della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero del  tesoro
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
  In caso di assenza o di impedimento del presidente il Consiglio  e'
presieduto dal membro piu' elevato in grado o, a  parita'  di  grado,
dal piu' anziano. 
 
  Alle riunioni del Consiglio intervengono: 
 
  a) il capo della ragioneria,  per  le  deliberazioni  spettanti  al
Comitato amministrativo; 
 
  b) il capo del  personale,  per  le  deliberazioni  spettanti  alla
Commissione consultiva per il personale: 
 
  c) il capo del personale ed il capo del servizio competente, per le
deliberazioni spettanti alla Commissione di disciplina. 
 
  Un funzionario dell'Istituto,  di  grado  non  inferiore  al  nono,
esercita le funzioni di segretario del Consiglio. 
 
  Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la  presenza  di
quattro membri almeno. Le deliberazioni  si  adottano  a  maggioranza
assoluta di voti. In caso di  parita'  di  voti  prevale  quello  del
presidente.