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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 97

Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso. (045U0097)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-4-1945 al: 7-7-1947
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 28 del regolamento approvato con R. de cretto 30 settembre 1920, n. 1538, relativo alla previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata;
Visto l'art. 54 dell'allegato A e l'art. 5 dell'allegato al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, riguardante la composizione dei consigli di disciplina del personale delle ferrovie, tramvie e dei servizi di navigazione interna in regime di concessione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato pei i trasporti, d'intesa coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra i membri dei consigli di disciplina, delle commissioni amministratrici delle Casse di soccorso e dei Comitati amministrativi delle Casse speciali di previdenza istituiti presso le aziende esercenti ferrovie tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione, sono nominati, in deroga all'art. 54 dell'allegato A ed all'art. 5 dell'allegato B al R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dal Ministero dell'industria commercio e lavoro fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera di ciascuna azienda.

Nulla è innovato circa la nomina dei presidenti vice presidenti di tali organi disciplinari ed amministrativi.