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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1944, n. 505

Assicurazioni sociali dei lavoratori italiani che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano. (044U0505)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-3-1945
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.  1827,  concernente  il
perfezionamento  e  il  coordinamento  legislativo  della  previdenza
sociale, e le successive modificazioni; 
 
Visto  il  R.  decreto  17  agosto   1935,   n.   1765,   concernente
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali e le successive modificazioni; 
 
Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente  l'assistenza  di
malattia ai lavoratori; 
 
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944,
n. 141; 
 
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno  1944,  n.
151: 
 
Considerato  che,  in  vista  della  regolazione  degli  oneri  delle
assicurazioni sociali,  le  retribuzioni  corrisposte  ai  lavoratori
italiani alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul  territorio
italiano sono stabilite al netto della quota di  contributo  posta  a
carico dei prestatori d'opera; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
Sulla proposta del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e  il
lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro e con  quello  per  la
grazia e giustizia; 
 
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
Ai lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle  Forze
Alleate operanti sul territorio italiano sono dovute  le  prestazioni
delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e  vecchiaia,  per
la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la nuzialita'
e  la  natalita',  per  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le   malattie
professionali e per le malattie in base alle disposizioni vigenti e a
quelle contenute nel presente decreto.