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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1944, n. 505

Assicurazioni sociali dei lavoratori italiani che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano. (044U0505)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-3-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le successive modificazioni;
Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'assistenza di malattia ai lavoratori;
Considerato che, in vista della regolazione degli oneri delle assicurazioni sociali, le retribuzioni corrisposte ai lavoratori italiani alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano sono stabilite al netto della quota di contributo posta a carico dei prestatori d'opera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1




Ai lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano sono dovute le prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la nuzialità e la natalità, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per le malattie in base alle disposizioni vigenti e a quelle contenute nel presente decreto.