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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 451

Modificazioni alla costituzione del Consiglio di disciplina per i maestri elementari. (044U0451)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1945
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-3-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163, convertito  in
legge 1° giugno 1939, n. 928, con modificazioni; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Visto il R. decreto-legge 13 settembre 1940, n. 1469; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione; 
 
  Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 8 del R. decreto-legge 21  novembre  1938,  numero  2163,  e
l'art. 9 del R. decreto 13 settembre 1940, n. 1469,  sono  sostituiti
dal seguente: 
 
  Presso  ogni  Regio  provveditorato  agli  studi  e'  istituito  un
Consiglio di disciplina per gli  insegnanti  elementari  di  Stato  e
parificati, composto come segue: 
 
  1) del Regio provveditore agli studi, o di chi ne fa le  veci,  che
lo presiede; 
 
  2) di un magistrato dell'ordine giudiziario, di grado non inferiore
al settimo, da designarsi dal presidente del Tribunale del  capoluogo
della provincia; 
 
  3) di un ispettore scolastico; 
 
  4) di un direttore didattico; 
 
  5)  di  un  insegnante  elementare,   da   designarsi   dal   Regio
provveditore agli studi. 
 
  I membri del Consiglio di  disciplina  sono  nominati  con  decreto
Ministeriale, restano in carica tre anni, e sono di confermabili. 
 
  Qualora durante il triennio taluno dei membri del Consiglio venga a
cessare dalla carica, si procede alla nomina di un altro  membro  per
il tempo che rimane al compimento del triennio. 
 
  Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di
farlo osservare come legge dello Stato. 
 
  Dato a Roma, addi' 28 settembre 1944 
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                                                 Bonomi - De Ruggiero 
 
  Visto, il guardasigilli: Tupini 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1945 
  Atti del Governo, registro n.2, foglio n. 72 - Petia