stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 13 settembre 1940, n. 1469

Regolamento sulle punizioni e sul giudizi disciplinari degli insegnanti elementari. (040U1469)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1945)
nascondi
Testo in vigore dal:  17-11-1940

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e le successive modificazioni;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297, e le successive modificazioni;
Veduta la legge 1° giugno 1939-XVII, n. 928, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163;
Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli insegnanti elementari di Stato e parificati incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, di fatti che compromettano la loro reputazione e la loro moralità o di aver compiuto propaganda di principi contrari all'ordine morale e alle istituzioni dello Stato, possono, secondo la gravità dei casi, essere inflitte le seguenti punizioni:

1° la censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

2° la sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni;

3° la sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto all'insegnante elementare di esercitare le sue funzioni e non può essere maggiore di sei mesi. Essa importa, per il tempo della sua durata, la privazione dello stipendio; inoltre questo tempo non è computato negli anni di servizio;

4° il licenziamento, il quale importa la perdita di tutti i diritti derivanti dalla nomina;

5° la interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti del licenziamento, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che derivano all'insegnante elementare dal suo diploma. Essa è temporanea o perpetua; se temporanea non può essere minore di tre mesi.

Di tutte le punizioni di cui al comma precedente si prende nota nello stato di servizio dell'insegnante.

In caso di lieve mancanza il direttore o qualunque altra autorità scolastica, può infliggere ai maestri l'avvertimento per iscritto con esortazione a non più ricadere nella mancanza. Dell'avvertimento non si prende nota nello stato di servizio dell'insegnante o contro di esso non è ammesso ricorso.

Nei casi di punizione per assenze arbitrarie, e indipendentemente dalla punizione stessa, l'insegnante è tenuto a rimborsare la spesa per la supplenza e quella eventuale di visita fiscale.