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REGIO DECRETO 13 settembre 1940, n. 1469

Regolamento sulle punizioni e sul giudizi disciplinari degli insegnanti elementari. (040U1469)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1945)
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Testo in vigore dal: 17-11-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  elementare,
approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e le  successive
modificazioni; 
 
  Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26  aprile  1928-VI,
n. 1297, e le successive modificazioni; 
 
  Veduta la legge 1° giugno 1939-XVII, n. 928, che converte in legge,
con modificazioni, il R.  decreto-legge  21  novembre  1938-XVII,  n.
2163; 
 
  Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli insegnanti elementari  di  Stato  e  parificati  incolpati  di
negligenza abituale,  di  trasgressione  dei  doveri  che  loro  sono
imposti dalle leggi  e  dai  regolamenti  scolastici,  di  fatti  che
compromettano la loro reputazione e  la  loro  moralita'  o  di  aver
compiuto propaganda di principi contrari  all'ordine  morale  e  alle
istituzioni dello Stato,  possono,  secondo  la  gravita'  dei  casi,
essere inflitte le seguenti punizioni: 
 
  1° la censura, che consiste  in  una  dichiarazione  formale  della
mancanza commessa e del biasimo incorso; 
 
  2° la sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni; 
 
  3° la sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto
all'insegnante elementare di esercitare le sue funzioni  e  non  puo'
essere maggiore di sei mesi. Essa importa, per  il  tempo  della  sua
durata, la privazione dello stipendio; inoltre questo  tempo  non  e'
computato negli anni di servizio; 
 
  4° il licenziamento, il quale importa la perdita di tutti i diritti
derivanti dalla nomina; 
 
  5° la interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli  effetti
del licenziamento, la privazione di tutti i  diritti  e  di  tutti  i
vantaggi che derivano all'insegnante elementare dal suo diploma. Essa
e' temporanea o perpetua; se temporanea non puo' essere minore di tre
mesi. 
 
  Di tutte le punizioni di cui al comma  precedente  si  prende  nota
nello stato di servizio dell'insegnante. 
 
  In caso di lieve mancanza il direttore o qualunque altra  autorita'
scolastica, puo' infliggere ai maestri  l'avvertimento  per  iscritto
con esortazione a non piu' ricadere nella mancanza. Dell'avvertimento
non si prende nota nello stato di servizio dell'insegnante  o  contro
di esso non e' ammesso ricorso. 
 
  Nei casi di punizione per assenze arbitrarie,  e  indipendentemente
dalla punizione stessa, l'insegnante e' tenuto a rimborsare la  spesa
per la supplenza e quella eventuale di visita fiscale.