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REGIO DECRETO 13 settembre 1940, n. 1469

Regolamento sulle punizioni e sul giudizi disciplinari degli insegnanti elementari. (040U1469)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1945)
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Testo in vigore dal:  4-3-1945
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Art. 9

((Presso ogni Regio provveditorato agli studi è istituito un Consiglio di disciplina per gli insegnanti elementari di Stato e parificati, composto come segue:
1) del Regio provveditore agli studi, o di chi ne fa le veci, che lo presiede;
2) di un magistrato dell'ordine giudiziario, di grado non inferiore al settimo, da designarsi dal presidente del Tribunale del capoluogo della provincia;
3) di un ispettore scolastico;
4) di un direttore didattico;
5) di un insegnante elementare, da designarsi dal Regio provveditore agli studi.

I membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto Ministeriale, restano in carica tre anni, e sono di confermabili.

Qualora durante il triennio taluno dei membri del Consiglio venga a cessare dalla carica, si procede alla nomina di un altro membro per il tempo che rimane al compimento del triennio))
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