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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1944, n. 438

Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra. (044U0438)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-2-1945 al: 11-6-1946
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, recante modifiche alle circoscrizioni giudiziarie e ad alcune norme dell'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Destinazione in soprannumero dei bloccati fuori sede.


I magistrati, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri che, per circostanze dipendenti dagli eventi bellici, non siano in grado di raggiungere le loro sedi, possono, per esigenze di servizio e fichè permane l'impedimento, essere destinati in soprannumero ad altri uffici senza diritto alle indennità di missione.

La destinazione può essere disposta per i magistrati. indifferentemente con funzioni giudicanti o requirenti, e dalle preture ad uffici collegiali o del pubblico ministero, o viceversa.

Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale, e per i magistrati inamovibili non occorre il loro consenso.