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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 425

Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato. (044U0425)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-1-1945 al: 22-9-1945
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtà dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni della edilizia popolare ed economica;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per le comunicazioni; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



I Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni, ciascuno per le cooperative rispettivamente da essi dipendenti, sono autorizzati a dichiarare, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la decadenza dall'assegnazione di alloggi cooperativi a contributo statale, anche se siano stati stipulati ed eventualmente riscattati i relativi mutai individuali, nei confronti di coloro che, all'atto dell'assegnazione, non rientravano nelle categorie previste dalle lettere a), b), c), d), f) dell'art. 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica.

Tale disposizione non pregiudica le assegnazioni di alloggi delle cooperative previste dall'art. 90 e dal titolo X del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La decadenza di cui al primo coniala può essere di chiarata anche nei confronti di coloro che, in conseguenza della loro posizione politica, ottennero l'assegnazione di più appartamenti, sia pure previa fusione in uno solo, o l'assegnazione di un solo appartamento che, per la sua consistenza e per il suo valore, non corrispondeva alle caratteristiche fissate dalla legge per le case popolari ed economiche.