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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1944, n. 425

Decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato. (044U0425)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-1-1945
al: 22-9-1945
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virta' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il testo unico 28 aprile 1938, n.  1165,  delle  disposizioni
della edilizia popolare ed economica; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  27  luglio  1944,  n.
159, concernente le sanzioni contro il fascismo; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Ministro  Segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la  grazia  e
giustizia, per le finanze, per il tesoro e per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Ministri per i lavori pubblici e per le  comunicazioni,  ciascuno
per  le  cooperative  rispettivamente  da   essi   dipendenti,   sono
autorizzati a dichiarare, entro sei mesi dalla entrata in vigore  del
presente  decreto,  la   decadenza   dall'assegnazione   di   alloggi
cooperativi a contributo statale, anche se siano stati  stipulati  ed
eventualmente riscattati i relativi mutai individuali, nei  confronti
di coloro che,  all'atto  dell'assegnazione,  non  rientravano  nelle
categorie previste dalle lettere a), b), c), d), f) dell'art. 91  del
testo unico 28 aprile 1938,  n.  1165,  sulla  edilizia  popolare  ed
economica. 
 
  Tale disposizione non pregiudica le assegnazioni di  alloggi  delle
cooperative previste dall'art. 90 e dal titolo X del testo  unico  28
aprile 1938, n. 1165. 
 
  La decadenza di cui al primo coniala puo' essere di chiarata  anche
nei confronti di coloro che,  in  conseguenza  della  loro  posizione
politica, ottennero l'assegnazione di  piu'  appartamenti,  sia  pure
previa fusione in uno solo, o l'assegnazione di un solo  appartamento
che, per la sua consistenza e per il suo  valore,  non  corrispondeva
alle caratteristiche fissate dalla legge  per  le  case  popolari  ed
economiche.