stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224

Abolizione della pena di morte nel Codice penale. (044U0224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1948)
nascondi
vigente al 26/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 5-2-1948
aggiornamenti all'articolo
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita', a Noi delegata; 
 
  Visto il Codice penale, approvato con R. decreto 19  ottobre  1930,
n. 1898; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di  Stato  per
la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la  pena  di
morte. ((1)) 
 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo. ((1)) 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 1948, N. 21)). 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 1948, N. 21)). 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che "Le disposizioni dei commi primo e  secondo  dell'art.  1  del
decreto legislativo luogotenenziale 10  agosto  1944,  n.  224,  sono
estese ai delitti previsti dalle leggi speciali,  diverse  da  quelle
militari di guerra".