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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224

Abolizione della pena di morte nel Codice penale. (044U0224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1948)
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Testo in vigore dal:  5-10-1944 al: 4-2-1948
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità, a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso preveduto nell'art. 72, 1° comma, del Codice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato almeno un anno di pena.

Nulla, è innovato alle disposizioni dei Codici penali militari e del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.