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REGIO DECRETO-LEGGE 1 giugno 1944, n. 179

Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di stato per i recipienti contenenti liquori. (044U0179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/1944. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-9-1944 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcole di contrabbando;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In sostituzione del contrassegno previsto dall'art. 1 del R. decreto 14 marzo 1938, n. 423, da applicare ai recipienti contenenti liquori, è istituito un nuovo tipo di contrassegno di Stato costituito, come da fac-simile allegato, da un bollino metallico recante impresso su di una faccia lo stemma Sabaudo e sull'altra la indicazione del quantitativo idrato minimo e massimo di prodotto cui ogni bollino si riferisce con la dicitura «Contrassegno di Stato - Liquori».

L'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, resta pertanto abrogato.