REGIO DECRETO-LEGGE 1 giugno 1944 , n. 179

Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di stato per i recipienti contenenti liquori. (044U0179)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcole di contrabbando;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In sostituzione del contrassegno previsto dall'art. 1 del R. decreto 14 marzo 1938, n. 423, da applicare ai recipienti contenenti liquori, è istituito un nuovo tipo di contrassegno di Stato costituito, come da fac-simile allegato, da un bollino metallico recante impresso su di una faccia lo stemma Sabaudo e sull'altra la indicazione del quantitativo idrato minimo e massimo di prodotto cui ogni bollino si riferisce con la dicitura «Contrassegno di Stato - Liquori».

L'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, resta pertanto abrogato.

Art. 2



Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:
a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3



Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie C. mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad «un diritto di vidimazione» nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4



Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - fabbricanti o considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonché gli esercenti la vendita di liquori sono tenuti a denunziare - per iscritto e in doppio esemplare di cui uno su carta da bollo da L. 8 - alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, la quantità di prodotti da essi rispettivamente detenuti, specificatamente per ciascuna qualità, precisando i quantitativi già imbottigliati secondo le norme di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, con discriminazione del numero di ogni tipo di bottiglia.

Art. 5



Dei due esemplari di denunzia di cui all'articolo precedente, quello redatto su carta da bollo sarà conservato dalla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con la dichiarazione di ricevuta della ditta, e l'altro verrà a questa restituito vistato dalla predetta sezione, previo pagamento del «diritto di vidimazione» di L. 100 che la ditta stessa dovrà corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Sull'esemplare di denuncia da restituire vidimato alla ditta la sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione istituirà un conto di carico e scarico, per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonché presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6



Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7



I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punito con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

La Mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8



Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno serie speciale sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 1° giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 201 - LESEN


Fac-simile dei contrassegni di Stato
da applicare ai recipienti contenenti liquori



Parte di provvedimento in formato grafico