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REGIO DECRETO-LEGGE 16 marzo 1944, n. 90

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna. (044U0090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-3-1944 al: 13-1-1945
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare di Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'articolo 2 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna, è modificato come segue:

«L'Alto Commissario:

a) Sovraintende, nel territorio dell'Isola, a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonché agli Enti lccali, agli Enti ed Istituti di diritto pubblico, ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre e Autorità civili e militari dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) Esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo Centrale, riferendone poi ai Ministeri competenti;

d) Interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Capo del Governo, limitatamente agli affari riguardanti la Sardegna;

e) Corrisponde direttamente con i singoli Ministri e con tutte le altre autorità del Regno per gli affari di sua competenza».