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REGIO DECRETO-LEGGE 16 marzo 1944, n. 90

Norme integrative del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna. (044U0090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 29-3-1944
al: 13-1-1945
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione
dell'Alto Commissariato per la Sardegna; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Ritenuto che si versa in istato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa
Italiana,  di  intesa  coi  Ministri  dell'Interno,  della  Grazia  e
Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute,
della  Guerra,  della   Marina,   dell'Aeronautica,   dell'Educazione
Nazionale e Ministro ad interim  della  Cultura  Popolare  di  Lavori
Pubblici, dell'Agricoltura e  Foreste,  dell'Industria,  Commercio  e
Lavoro e delle Comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  L'articolo 2 del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n.  21,  per  la
istituzione dell'Alto Commissariato per la  Sardegna,  e'  modificato
come segue: 
 
  «L'Alto Commissario: 
 
  a)  Sovraintende,   nel   territorio   dell'Isola,   a   tutte   le
Amministrazioni statali, civili e militari, nonche' agli Enti lccali,
agli Enti ed Istituti di diritto pubblico, ed in genere a  tutti  gli
Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato; 
 
  b) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre e Autorita'  civili
e militari dell'Isola e ne assicura l'unita' di indirizzo; 
 
  c) Esercita nel detto territorio, in caso di necessita',  tutte  le
attribuzioni del  Governo  Centrale,  riferendone  poi  ai  Ministeri
competenti; 
 
d) Interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei  Ministri,  su
   convocazione del  Capo  del  Governo,  limitatamente  agli  affari
   riguardanti la Sardegna; 
 
  e) Corrisponde direttamente con i singoli Ministri e con  tutte  le
altre autorita' del Regno per gli affari di sua competenza».