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REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica. (044U0025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/2/1944.
Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in S.O. relativo alla G.U. 7/5/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 9-2-1944
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1390; 
  Visto il regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381; 
  Visto il regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728; 
  Visto il regio decreto legge 15 novembre 1938, n. 1779; 
  Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024; 
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054; 
  Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055; 
  Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517; 
  Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420; 
  Visti gli articoli 1, 91,  155,  292,  342,  348,  404  del  codice
civile; 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Ritenuta la urgente  ed  assoluta  necessita'  di  reintegrare  nei
propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza
ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni  di  ordine
morale e politico create  da  un  indirizzo  politico  infondatamente
volto alla difesa della razza; 
  Visto il regio decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/b; 
  Visto il regio decreto legge 10 novembre 1943, n. 5/b; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari
di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono abrogati i seguenti Regi decreti-legge e le seguenti leggi: 
    R.  decreto-legge  7  settembre   1938,   n.   1381,   contenente
provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri; 
    R.  decreto-legge  5  settembre   1938,   n.   1390,   contenente
provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista; 
    R.  decreto-legge  17  novembre   1938,   n.   1728,   contenente
provvedimenti per la difesa della razza italiana; 
    R.  decreto-legge  15  dicembre  1938,  n.  1779,  relativo  alla
integrazione ed al coordinamento in  testo  unico  delle  norme  gia'
emanate per la difesa della razza nella scuola italiana; 
    Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme  integrative  del
R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della  razza
italiana; 
    Legge  29  giugno  1939,  n.  1054,  contenente   la   disciplina
dell'esercizio delle professioni da  parte  dei  cittadini  di  razza
ebraica; 
    Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia
testamentaria, nonche' sulla disciplina  dei  cognomi  nei  confronti
degli appartenenti alla razza ebraica; 
    Legge 19 aprile 1942 n.  517,  riguardante  la  esclusione  degli
elementi ebrei dal campo dello spettacolo; 
    Legge 9 ottobre 1942, n.  1420,  riguardante  le  limitazioni  di
capacita' degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia; 
    Art. 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348  ultimo
comma, 404 ultimo comma, Codice civile. 
  Sono  altresi'  abrogate  tutte  quelle  disposizioni,   che,   per
qualsiasi atto o  rapporto  richiedono  accertamento  o  menzione  di
razza,  nonche'  ogni  altra  disposizione  o  norma,  emanata  sotto
qualsiasi forma, che sia di carattere razziale o  comunque  contraria
al presente decreto o con esso incompatibile. 
  I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto-legge 17  novembre
1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica  o  considerati  di
razza ebraica, sono  reintegrati  nel  pieno  godimento  dei  diritti
civili e politici eguali a quelli di tutti gli  altri  cittadini  dei
quali hanno eguali doveri.