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REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1944, n. 25

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica. (044U0025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/2/1944.
Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in S.O. relativo alla G.U. 7/5/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  9-2-1944

Art. 1



Sono abrogati i seguenti Regi decreti-legge e le seguenti leggi:
R. decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1381, contenente provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri;
R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;
R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1779, relativo alla integrazione ed al coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;
Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza italiana;
Legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;
Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica;
Legge 19 aprile 1942 n. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;
Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;
Art. 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma, 404 ultimo comma, Codice civile.
Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonché ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.
I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri.