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REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1944, n. 11

Indennità di carica ai Ministri e Sottosegretari di Stato, al Capo di S.M. Generale e all'ispettore Generale del R. Esercito. (044U0011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1944 al: 12-4-1952
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Riconosciuta la necessità di disciplinare con norme di legge la corresponsione della indennità di carica ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato, nonché al Capo di Stato Maggiore Generale e all'Ispettore Generale del R. Esercito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai Ministri Segretari di Stato, per l'esercizio delle loro funzioni, è assegnata una indennità di carica di Lire dieci mila mensili.

Quando il Governo risieda fuori della sede ordinaria, la detta indennità è elevata a lire dodici mila mensili.