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REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1944, n. 11

Indennità di carica ai Ministri e Sottosegretari di Stato, al Capo di S.M. Generale e all'ispettore Generale del R. Esercito. (044U0011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1944
al: 12-4-1952
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B; 
 
  Ritenuto che si versa in istato di necessita' a causa di guerra; 
 
  Riconosciuta la necessita' di disciplinare con norme  di  legge  la
corresponsione  della  indennita'  di  carica  ai   Ministri   e   ai
Sottosegretari di Stato, nonche' al Capo di Stato Maggiore Generale e
all'Ispettore Generale del R. Esercito; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai  Ministri  Segretari  di  Stato,  per  l'esercizio  delle   loro
funzioni, e' assegnata una indennita' di carica di  Lire  dieci  mila
mensili. 
 
  Quando il Governo risieda fuori  della  sede  ordinaria,  la  detta
indennita' e' elevata a lire dodici mila mensili.