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REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 7/B (7)

Divieto di alienazione di beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana. (043U0007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-11-1943 al: 17-3-1948
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo e del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È vietata, se non sia preventivamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, l'alienazione dei seguenti beni, appartenenti a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede nel territorio dello Stato:

1) beni immobili situati all'estero;

2) titoli di stato, titoli obbligazionari o azionari, che si trovano all'estero;

3) titoli emessi da stati esteri, titoli obbligazionari o azionari emessi all'estero.

La disposizione del comma precedente si applica anche alla costituzione di diritti sui beni indicati nel comma stesso.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di questo articolo sono nulli.