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REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1943, n. 7/B (7)

Divieto di alienazione di beni esistenti all'estero e appartenenti a persone di nazionalità italiana. (043U0007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-11-1943
al: 17-3-1948
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129; 
 
  Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B; 
 
  Ritenuto che si versa in stato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo e del Ministro  dell'industria,
del commercio e del lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  E' vietata, se non sia  preventivamente  autorizzata  dal  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  del  lavoro,  l'alienazione   dei
seguenti beni, appartenenti a persone fisiche o giuridiche aventi  la
residenza o la sede nel territorio dello Stato: 
 
  1) beni immobili situati all'estero; 
 
  2) titoli di  stato,  titoli  obbligazionari  o  azionari,  che  si
trovano all'estero; 
 
  3) titoli emessi da stati esteri, titoli obbligazionari o  azionari
emessi all'estero. 
 
  La  disposizione  del  comma  precedente  si  applica  anche   alla
costituzione di diritti sui beni indicati nel comma stesso. 
 
  Gli atti  compiuti  in  violazione  delle  disposizioni  di  questo
articolo sono nulli.