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REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1943, n. 741

Pagamento delle competenze al personale delle scuole non retribuito in base a ruoli di spese fisse e che per cause inerenti allo stato di guerra non possa far ritorno alle rispettive sedi di servizio. (043U0741)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-9-1943 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Ritenute la necessità e l'urgenza a causa dello stato di guerra;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1



Per il pagamento degli assegni spettanti a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia o indennità caroviveri ed altri assegni fissi pensionabili e non pensionabili al personale di ruolo appartenente ai Regi istituti e Regie scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale che non sia retribuito in base ai ruoli di spese fisse e che, trovandosi per giustificati motivi fuori della propria sede di servizio, non possa farvi ritorno per ragioni inerenti allo stato di guerra, si provvederà, a seguito di esplicita richiesta di ciascun interessato, come appresso:
a) qualora trattisi di insegnanti di ruolo dell'ordine elementare, questi saranno retribuiti sui fondi della contabilità speciale del Regio provveditorato agli studi, al quale perverrà l'istanza di cui al successivo art. 2;
b) qualora trattisi di personale di ruolo appartenente ai Regi istituti e Regie scuole dell'ordine superiore tecnico e dell'ordine artistico aventi autonomia amministrativa, questo sarà retribuito sul bilancio di altro istituto o scuola dello stesso ordine avente ugualmente autonomia amministrativa. La relativa spesa sarà rimborsata dal Ministero dell'educazione nazionale mediante prelevamento sui contributi spettanti all'istituto o alla scuola cui il personale organicamente appartiene;
c) qualora trattisi di personale di ruolo a carico di bilanci universitari, questo sarà retribuito sul bilancio di altra Regia università o di altro Regio istituto universitario. La relativa spesa sarà rimborsata dal Ministero dell'educazione nazionale mediante prelevamento sui contributi spettanti all'università o all'istituto universitario cui il personale organicamente appartiene.