stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1943, n. 741

Pagamento delle competenze al personale delle scuole non retribuito in base a ruoli di spese fisse e che per cause inerenti allo stato di guerra non possa far ritorno alle rispettive sedi di servizio. (043U0741)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1943.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-9-1943
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
  Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1938, n. 1224; 
  Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889; 
  Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2523; 
  Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; 
  Visto il R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200; 
  Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto 23  maggio  1924,  n.
827; 
  Ritenute la necessita' e l'urgenza a causa dello stato di guerra; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per
le finanze e col  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la  grazia  e
giustizia; 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  Per il pagamento degli assegni spettanti  a  titolo  di  stipendio,
supplemento di servizio attivo, aggiunta  di  famiglia  o  indennita'
caroviveri ed altri assegni fissi pensionabili e non pensionabili  al
personale di ruolo appartenente  ai  Regi  istituti  e  Regie  scuole
dipendenti  dal  Ministero  dell'educazione  nazionale  che  non  sia
retribuito in base ai ruoli di spese  fisse  e  che,  trovandosi  per
giustificati motivi fuori della propria sede di servizio,  non  possa
farvi  ritorno  per  ragioni  inerenti  allo  stato  di  guerra,   si
provvedera', a seguito di esplicita richiesta di ciascun interessato,
come appresso: 
  a) qualora trattisi di insegnanti di ruolo dell'ordine  elementare,
questi saranno retribuiti sui fondi della contabilita'  speciale  del
Regio provveditorato agli studi, al quale perverra' l'istanza di  cui
al successivo art. 2; 
  b) qualora trattisi di personale  di  ruolo  appartenente  ai  Regi
istituti e Regie scuole dell'ordine superiore tecnico  e  dell'ordine
artistico aventi autonomia amministrativa,  questo  sara'  retribuito
sul bilancio di altro istituto o scuola dello  stesso  ordine  avente
ugualmente  autonomia  amministrativa.  La   relativa   spesa   sara'
rimborsata   dal   Ministero   dell'educazione   nazionale   mediante
prelevamento sui contributi spettanti all'istituto o alla scuola  cui
il personale organicamente appartiene; 
  c) qualora trattisi di personale  di  ruolo  a  carico  di  bilanci
universitari, questo sara' retribuito sul  bilancio  di  altra  Regia
universita' o di altro  Regio  istituto  universitario.  La  relativa
spesa  sara'  rimborsata  dal  Ministero  dell'educazione   nazionale
mediante prelevamento  sui  contributi  spettanti  all'universita'  o
all'istituto universitario cui il personale organicamente appartiene.