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LEGGE 8 gennaio 1931, n. 50

Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato. (031U0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-2-1931 al: 15-12-2009
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Art. 1



Gli articoli 3, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 23 e 32 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono rispettivamente modificati nel modo seguente:

Art. 3. - Il patrimonio della Cassa è formato:

a) dal contributo annuo degli iscritti nella misura di lire 600 annue;

b) dal contributo ordinario dello Stato nella stessa misura di cui alla precedente lettera a) per ogni posto di ufficiale giudiziario risultante dall'apposito organico;

c) dalle ritenute sulle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza agli ufficiali giudiziari iscritti, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle pensioni stesse;

d) dall'ammontare dei capitali risultanti dai conti individuali, con i relativi interessi composti, esistenti all'andata in vigore del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561;

e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provvedimento straordinario;

f) dagli interessi composti accumulati sui cespiti indicati nei precedenti alinea.

Art. 8. - Acquistano il diritto alla indennità di cui all'art. 9 gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza, che dopo 10 anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio stesso per ferite o per altre lesioni traumatiche, riportate per cause diverse da quelle indicate nella lettera d) dell'art. 10, o per infermità; o cessino dal servizio per riduzione di organici o per provvedimento disciplinare o per condanna o per limiti di età, o comunque per dispensa dal servizio.

Art. 10. - Gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza acquistano il diritto di conseguire la pensione nei seguenti casi:

a) quando dopo 25 anni di servizio utile cessino dal servizio per cause diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del presente articolo;

b) quando dopo 20 anni di servizio utile cessino dal servizio per limiti di età, per riduzione di organici, per dispensa dal servizio, per provvedimento disciplinare o per condanna.

In quest'ultimo caso, durante il periodo di espiazione della pena, la pensione sarà pagata alla moglie ed ai figli minorenni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 18;

c) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per ferite od altre lesioni traumatiche, riportate per cause diverse da quelle indicate alla lettera d) del presente articolo, o per infermità;

d) quando per ferite, o per altre lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata delle loro funzioni, siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso.

Art. 11. - La pensione da corrispondersi agli ufficiali giudiziari nei casi previsti dal presente decreto è liquidata secondo la unita tabella A, in ordine alla età, alla data di cessazione dal servizio, e alla durata di servizio valutabile alla data stessa.

La pensione non potrà in nessun caso essere inferiore a L. 1500, né superiore a L. 20.000.

Nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alla lettera c) dell'art. 10, la pensione da liquidarsi non potrà essere inferiore a L. 2000.

Art. 14. - Il servizio utile per il conseguimento della pensione o dell'indennità è quello prestato come ufficiale giudiziario, con nomina regolare, con percezione dei proventi e pagamento dei contributi.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato, come pure non sono calcolati i periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per condanna.

Il periodo di aspettativa per motivi di salute è valutato per intero.

Le campagne di guerra sono valutabili in aumento della misura della indennità o della pensione come altrettanti anni di servizio, dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento dell'indennità o della pensione stessa, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Tale aumento è calcolato in una frazione dell'indennità o della pensione valutata in base al servizio effettivo, avente per numeratore il numero delle campagne di guerra, e per denominatore il numero degli anni di servizio effettivo, in base a cui è stato determinato l'assegno.

Il valore capitale relativo all'aumento dell'assegno dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra verrà corrisposto alla Cassa di previdenza all'atto delle singole liquidazioni dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Per la determinazione del servizio utile e della età degli ufficiali giudiziari, nella applicazione delle tabelle A e B unite al presente decreto, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

Art. 16. - L'ufficiale giudiziario iscritto, che dopo aver lasciato il servizio domandi la pensione di cui alla lettera c) dell'art. 10, o la indennità di cui all'art. 8, per infermità, deve provare che la infermità sia la stessa o sia conseguenza di quella per cui dovette abbandonare il servizio.

Perde il diritto alla pensione o alla indennità, di cui al comma precedente, l'ufficiale giudiziario che non domandi l'accertamento della inabilità entro tre anni dalla data della cessazione dal servizio.

Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciarne il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a, quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art 18. - La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa, purché non sia intervenuta sentenza di separazione dal marito passata in cosa giudicata e pronunciata per colpa della moglie, ed il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, ha diritto ad una indennità se l'ufficiale giudiziario muore in attività di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo dieci anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile.

Quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'età di 50 anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo biennio di servizio, che sia nata prole, ancorché postuma.

In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani e alle orfane nubili, gli uni e le altre minorenni, legittimi, o legittimati prima della cessazione dal servizio, purché sussistano le condizioni previste dal comma precedente.

Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni, purché sia provato che alla data della morte dell'ufficiale giudiziario erano a carico suo, inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata all'ufficiale giudiziario al giorno della morte secondo la disposizione stabilita dal precedente art. 9, ma non potrà mai essere inferiore a L. 1000.

L'indennità, quando la vedova non abbia la legale rappresentanza dei figli, o ve ne siano di altro letto, sarà devoluta per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti eguali; se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano.

Art. 21. - La misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli precedenti è ragguagliata ad una percentuale della pensione già goduta dallo iscritto, o di quella che a questo sarebbe spettata, come segue:

a) vedova senza prole, il 50 per cento;

b) vedova con prole avente diritta a pensione: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro figli o più il 75 per cento;

c) orfani soli aventi diritto a pensione; un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro o più orfani il 60 per cento.

Quando oltre alla vedova avente diritto a pensione esista prole di precedente matrimonio, avente anch'essa diritto a pensione, ovvero la vedova non abbia la legale rappresentanza dei propri figli o viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, la pensione calcolata come alla lettera b) del presente articolo sarà così ripartita: il 40 per cento alla vedova, il rimanente diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non può essere inferiore alle` L. 1000.

Fermo restando il limite minimo fissato dal comma precedente, quando l'ufficiale giudiziario sia morto in attività di servizio per cause diverse da quelle previste nel successivo art. 22, la pensione che gli sarebbe spettata si computa, ai fini dell'applicazione delle percentuali suindicate, in misura non inferiore a L. 2000.

Art. 23. - La pensione spettante alla vedova ed agli orfani che si trovino nelle condizioni previste nel precedente art. 21, quando l'ufficiale giudiziario sia cessato dal servizio o morto durante il servizio con 70 anni compiuti di età o con almeno 20 anni di servizio, non potrà essere inferiore a L. 3000.

Nel caso in cui la pensione determinata con l'applicazione degli articoli 11 e 21 risulti inferiore a tale somma, la differenza sarà posta a carico del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli orfani di cui al quarto comma dell'art. 18.

Art. 32. - Per ogni posto vacante di ufficiale giudiziario. risultante dall'apposito organico, e per gli ufficiali giudiziari in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, o sospesi per provvedimenti disciplinari o per condanna, i contributi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3 sono dovuti per intero dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.