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LEGGE 8 gennaio 1931, n. 50

Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato. (031U0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-2-1931
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 3, 8, 10,  11,  14,  16,  18,  21,  23  e  32  del  R.
decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo
1926, n. 597, sono rispettivamente modificati nel modo seguente: 
 
  Art. 3. - Il patrimonio della Cassa e' formato: 
 
    a) dal contributo annuo degli iscritti nella misura di  lire  600
annue; 
 
    b) dal contributo ordinario dello Stato nella  stessa  misura  di
cui  alla  precedente  lettera  a)  per  ogni  posto   di   ufficiale
giudiziario risultante dall'apposito organico; 
 
    c) dalle  ritenute  sulle  pensioni  liquidate  dalla  Cassa   di
previdenza agli ufficiali giudiziari iscritti, nella misura del 2 per
cento dell'ammontare delle pensioni stesse; 
 
    d) dall'ammontare dei capitali risultanti dai conti  individuali,
con i relativi interessi composti, esistenti all'andata in vigore del
R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; 
 
    e) dai  lasciti,   dalle   donazioni   e   da   qualsiasi   altro
provvedimento straordinario; 
 
    f) dagli interessi composti accumulati sui cespiti  indicati  nei
precedenti alinea. 
 
  Art. 8. - Acquistano il diritto alla indennita' di cui  all'art.  9
gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza, che  dopo
10 anni compiuti e prima  di  venti  anni  di  servizio  utile  siano
ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio stesso  per
ferite o per altre lesioni traumatiche, riportate per  cause  diverse
da quelle indicate nella lettera d) dell'art. 10, o per infermita'; o
cessino dal servizio per riduzione di organici  o  per  provvedimento
disciplinare o per condanna o per limiti  di  eta',  o  comunque  per
dispensa dal servizio. 
 
  Art.  10.  -  Gli  ufficiali  giudiziari  iscritti  alla  Cassa  di
previdenza acquistano  il  diritto  di  conseguire  la  pensione  nei
seguenti casi: 
 
    a) quando dopo 25 anni di servizio utile cessino dal servizio per
cause diverse da quelle di cui alle lettere  c)  e  d)  del  presente
articolo; 
 
    b) quando dopo 20 anni di servizio utile cessino dal servizio per
limiti di eta', per riduzione di organici, per dispensa dal servizio,
per provvedimento disciplinare o per condanna. 
 
    In quest'ultimo caso, durante  il  periodo  di  espiazione  della
pena, la pensione sara' pagata alla moglie ed ai figli minorenni  che
si trovino nelle condizioni previste dall'art. 18; 
 
    c) quando  dopo  20  anni  di  servizio  utile   siano   ritenuti
permanentemente inabili a continuare il servizio per ferite od  altre
lesioni traumatiche, riportate per cause diverse da  quelle  indicate
alla lettera d) del presente articolo, o per infermita'; 
 
    d) quando per ferite, o per altre lesioni traumatiche riportate a
cagione diretta ed immediata  delle  loro  funzioni,  siano  divenuti
permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio, qualunque  sia
la durata del servizio stesso. 
 
  Art. 11. - La pensione da corrispondersi agli ufficiali  giudiziari
nei casi previsti dal presente decreto e' liquidata secondo la  unita
tabella A, in ordine alla eta', alla data di cessazione dal servizio,
e alla durata di servizio valutabile alla data stessa. 
 
  La pensione non potra' in nessun caso essere inferiore a  L.  1500,
ne' superiore a L. 20.000. 
 
  Nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alla
lettera c) dell'art. 10, la pensione da liquidarsi non potra'  essere
inferiore a L. 2000. 
 
  Art. 14. - Il servizio utile per il conseguimento della pensione  o
dell'indennita' e' quello prestato come  ufficiale  giudiziario,  con
nomina  regolare,  con  percezione  dei  proventi  e  pagamento   dei
contributi. 
 
  Il tempo trascorso in aspettativa per motivi  di  famiglia  non  e'
calcolato, come pure non sono calcolati i periodi di sospensione  dal
servizio per motivi disciplinari o per condanna. 
 
  Il periodo di aspettativa per motivi  di  salute  e'  valutato  per
intero. 
 
  Le campagne di guerra sono valutabili in aumento della misura della
indennita' o della pensione come altrettanti anni di  servizio,  dopo
compiuto il periodo minimo di servizio effettivo  necessario  per  il
conseguimento dell'indennita' o  della  pensione  stessa,  senza  che
l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il periodo di
tempo corrispondente. 
 
  Tale aumento e' calcolato in una frazione dell'indennita'  o  della
pensione  valutata  in  base  al  servizio  effettivo,   avente   per
numeratore il numero delle campagne di guerra, e per denominatore  il
numero degli anni di servizio effettivo,  in  base  a  cui  e'  stato
determinato l'assegno. 
 
  Il valore capitale relativo all'aumento dell'assegno dipendente dal
riconoscimento delle campagne di guerra verra' corrisposto alla Cassa
di previdenza all'atto delle singole liquidazioni dal Ministero della
giustizia e degli affari di culto. 
 
  Per la  determinazione  del  servizio  utile  e  della  eta'  degli
ufficiali giudiziari, nella applicazione delle tabelle A e B unite al
presente decreto, quando risulti una frazione di anno, il periodo che
eccede i sei mesi e' calcolato per un anno intero;  in  caso  diverso
non e' calcolato. 
 
  Art. 16. - L'ufficiale giudiziario iscritto, che dopo aver lasciato
il servizio domandi la pensione di cui alla lettera c) dell'art.  10,
o la indennita' di cui all'art. 8, per infermita', deve  provare  che
la infermita' sia la stessa o  sia  conseguenza  di  quella  per  cui
dovette abbandonare il servizio. 
 
  Perde il diritto alla pensione o alla indennita', di cui  al  comma
precedente, l'ufficiale giudiziario che  non  domandi  l'accertamento
della inabilita' entro tre  anni  dalla  data  della  cessazione  dal
servizio. 
 
  Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere piu' di  due
anni dal giorno in cui dovrebbe  incominciarne  il  godimento,  senza
farne domanda o senza presentare i  titoli  giustificativi  del  loro
diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del  mese
successivo a, quello della presentazione della domanda o dei titoli. 
 
  I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione. 
 
  Art 18. - La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa,
purche' non  sia  intervenuta  sentenza  di  separazione  dal  marito
passata in cosa giudicata e pronunciata per colpa della moglie, ed il
matrimonio sia stato contratto prima della cessazione  dal  servizio,
ha diritto ad una indennita'  se  l'ufficiale  giudiziario  muore  in
attivita' di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di  esso,
dopo dieci anni compiuti e prima di venti anni di servizio utile. 
 
  Quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto  aveva
compiuto l'eta' di 50 anni, e' necessario inoltre che esso sia di due
anni anteriore alla cessazione dal  servizio,  ovvero,  se  contratto
durante l'ultimo biennio di servizio, che sia nata  prole,  ancorche'
postuma. 
 
  In mancanza della vedova, o quando questa  non  ne  abbia  diritto,
l'indennita' spetta agli orfani e alle orfane nubili, gli  uni  e  le
altre minorenni, legittimi, o legittimati prima della cessazione  dal
servizio,  purche'  sussistano  le  condizioni  previste  dal   comma
precedente. 
 
  Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili
o vedove maggiorenni, purche' sia provato che alla data  della  morte
dell'ufficiale giudiziario erano a carico suo,  inabili  a  qualsiasi
lavoro e che siano rimasti nullatenenti. 
 
  L'indennita' e' pari alla meta'  di  quella  che  sarebbe  spettata
all'ufficiale  giudiziario  al  giorno   della   morte   secondo   la
disposizione stabilita dal precedente  art.  9,  ma  non  potra'  mai
essere inferiore a L. 1000. 
 
  L'indennita', quando la vedova non abbia la  legale  rappresentanza
dei figli, o ve ne siano di altro letto,  sara'  devoluta  per  meta'
alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti eguali; se ve ne
e' uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano. 
 
  Art. 21. - La misura della pensione spettante alla  vedova  e  agli
orfani  che  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui  agli   articoli
precedenti e' ragguagliata ad una  percentuale  della  pensione  gia'
goduta dallo iscritto, o di quella che  a  questo  sarebbe  spettata,
come segue: 
 
    a) vedova senza prole, il 50 per cento; 
 
    b) vedova con prole avente diritta a pensione: con un  figlio  il
60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70  per
cento; con quattro figli o piu' il 75 per cento; 
 
    c) orfani soli aventi diritto a pensione; un  orfano  il  40  per
cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro o piu' orfani il  60
per cento. 
 
  Quando oltre alla vedova avente diritto a pensione esista prole  di
precedente matrimonio, avente anch'essa diritto a pensione, ovvero la
vedova non abbia la legale rappresentanza dei  propri  figli  o  viva
separata da tutti o da qualcuno degli orfani, la  pensione  calcolata
come alla lettera b) del presente articolo sara' cosi' ripartita:  il
40 per cento alla vedova, il rimanente diviso  in  parti  uguali  fra
tutti gli orfani. 
 
  Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della  pensione
sara' variata in conformita' delle percentuali suindicate. 
 
  La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza  prole,
o agli orfani, non puo' essere inferiore alle` L. 1000. 
 
  Fermo restando il  limite  minimo  fissato  dal  comma  precedente,
quando l'ufficiale giudiziario sia morto in attivita' di servizio per
cause diverse da quelle previste nel successivo art. 22, la  pensione
che gli sarebbe spettata si computa, ai fini dell'applicazione  delle
percentuali suindicate, in misura non inferiore a L. 2000. 
 
  Art. 23. - La pensione spettante alla vedova ed agli orfani che  si
trovino nelle condizioni previste  nel  precedente  art.  21,  quando
l'ufficiale giudiziario sia cessato dal servizio o morto  durante  il
servizio con 70 anni compiuti  di  eta'  o  con  almeno  20  anni  di
servizio, non potra' essere inferiore a L. 3000. 
 
  Nel caso in cui la pensione determinata  con  l'applicazione  degli
articoli 11 e 21 risulti inferiore a tale somma, la differenza  sara'
posta a carico del Ministero della giustizia e degli affari di culto. 
 
  Le disposizioni del presente articolo  non  sono  applicabili  agli
orfani di cui al quarto comma dell'art. 18. 
 
  Art. 32.  -  Per  ogni  posto  vacante  di  ufficiale  giudiziario.
risultante dall'apposito organico, e per gli ufficiali giudiziari  in
aspettativa per motivi  di  salute  o  di  famiglia,  o  sospesi  per
provvedimenti disciplinari o per condanna, i contributi di  cui  alle
lettere a) e b) del precedente art. 3  sono  dovuti  per  intero  dal
Ministero della giustizia e degli affari di culto.