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REGIO DECRETO 12 dicembre 1929, n. 2412

Norme per la vendita a sudditi stranieri di navi e galleggianti della Tripolitania e Cirenaica. (029U2412)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-3-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Codice di commercio, libro II, ed il Codice per la
marina mercantile per la Tripolitania e per la Cirenaica;
Visto l'art. 11 della. legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla

proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quelli per le comunicazioni, per gli affari esteri e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le vendite e le cessioni totali o parziali a favore di stranieri, di navi mercantili inscritte nelle matricole delle navi o nei registri dei galleggianti della Tripolitania e Cirenaica nonché la costituzione a favore di stranieri di diritti reali sulle navi e sui galleggianti predetti sono subordinate all'autorizzazione del Ministro per le colonie, il quale per le sole navi munite di atto di nazionalità e nei casi previsti dal seguente art. 2 anche per i galleggianti provvederà previo accordo col Ministero delle comunicazioni.
La facoltà di concedere tale autorizzazione per i galleggianti che non siano compresi tra quelli di cui all'articolo seguente potrà essere delegata ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica.