stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1916, n. 369

Che vieta la vendita di navi mercantili italiane a stranieri, e disciplina l'esercizio della navigazione mercantile nazionale. (016U0369)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1923)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-3-1923
aggiornamenti all'articolo

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Codice per la marina mercantile ed il Codice di commercio (libro II);
Visto il Nostro decreto 23 gennaio 1916, n. 70;
Visto il Nostro decreto 10 febbraio 1916, n. 165;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce poteri straordinari al Governo del Re;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro della marina, di concerto con quelli degli affari esteri, delle colonie e di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Fino a nuove disposizioni, l'efficacia giuridica tanto nel Regno quanto nelle colonie della vendita, della cessione e di qualsiasi altro passaggio di proprietà di navi nazionali, o di carati di navi nazionali, nonché dei contratti di pegno e di cambio marittimo, dovunque compiuti, è subordinata alla preventiva approvazione del ministro della marina.

Gli atti stipulati in contravvenzione a tale disposizione sono nulli, e non debbono essere ricevuti dalle autorità marittime e consolari alle quali fossero presentati per la trascrizione.

Queste disposizioni si applicano anche ai battelli, alle barche e ai galleggianti di ogni specie, non muniti d'atto di nazionalità, comprese le imbarcazioni con motore a scoppio a qualunque uso siano destinati.
(1)
((3))
------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 27 novembre 1919, n. 2242, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 1) che "Sono pure abrogati: [...]
1° nei soli riguardi di atti compiuti fra ditte nazionali, le disposizioni contenute negli articoli 1 e 7 del decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369, circa il divieto di vendita di navi mercantili; [...]".
------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 8 febbraio 1923, n. 398 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369, modificato dall'articolo 2, n, 1, del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2242, circa i passaggi di proprietà, e i contratti di pegno e di cambio marittimo di navi nazionali, sono applicabili anche al naviglio mercantile delle nuove provincie".