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REGIO DECRETO 12 dicembre 1929, n. 2412

Norme per la vendita a sudditi stranieri di navi e galleggianti della Tripolitania e Cirenaica. (029U2412)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-3-1930
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 369; 
  Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2242; 
  Visto il Codice di commercio, libro II, ed il Codice per la 
  marina mercantile per la Tripolitania e per la Cirenaica; 
  Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2794; 
  Visto l'art. 11 della. legge 26 giugno 1927, n. 1013; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sentito il Consiglio superiore coloniale; 
  Sulla proposta del Ministro per le colonie, di concerto con  quelli
per le comunicazioni, per gli affari esteri e per la giustizia e  gli
affari di culto; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le vendite e le cessioni totali o parziali a favore  di  stranieri,
di navi  mercantili  inscritte  nelle  matricole  delle  navi  o  nei
registri dei galleggianti della Tripolitania e Cirenaica  nonche'  la
costituzione a favore di stranieri di diritti reali sulle navi e  sui
galleggianti  predetti  sono   subordinate   all'autorizzazione   del
Ministro per le colonie, il quale per le sole navi munite di atto  di
nazionalita' e nei casi previsti dal seguente  art.  2  anche  per  i
galleggianti  provvedera'  previo   accordo   col   Ministero   delle
comunicazioni. 
  La facolta' di concedere tale autorizzazione per i galleggianti che
non siano compresi tra quelli di  cui  all'articolo  seguente  potra'
essere delegata ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica.