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REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1930, n. 10

Disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. (030U0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1930
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 giugno 1930, n. 782 (in G.U. 24/06/1930, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-2-1930 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, che approva il testo unico delle leggi sulle case popolari ed economiche e sull'industria edilizia, e le successive disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica;
Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 105, contenente provvedimenti a favore di cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche;
Veduta la legge 26 novembre 1925, n. 2173, con la quale il decreto sopra ricordato è stato convertito in legge;
Veduto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Veduto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente provvedimenti per le nuove costruzioni;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, e considerata l'urgenza e la necessità di emanare norme varie in materia di edilizia popolare ed economica;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla Cooperativa «Il Villaggio dei Giornalisti» di Roma, sui fondi propri o su quelli da essa amministrati, un ulteriore mutuo per l'importo di L. 6.000.000 per il completamento delle costruzioni, al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa al momento della concessione.

A tale mutuo vengono estese tutte le disposizioni in tema di garanzia e di riscossione delle quote di ammortamento stabilite dalle precedenti disposizioni legislative per la Cooperativa suddetta.
Salvo quanto è stabilito in tali disposizioni e nel presente decreto, si applicano alla Cooperativa «Il Villaggio dei Giornalisti» di Roma ed ai mutui che la concernono le altre norme in vigore sull'edilizia popolare ed economica.