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REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1930, n. 10

Disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. (030U0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1930
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 giugno 1930, n. 782 (in G.U. 24/06/1930, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-2-1930
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto-legge 30 novembre 1919,  n.  2318,  convertito
nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, che approva il testo unico delle
leggi sulle case popolari ed economiche e sull'industria edilizia,  e
le  successive  disposizioni  in  materia  di  edilizia  popolare  ed
economica; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 11  gennaio  1923,  n.  105,  contenente
provvedimenti  a  favore  di  cooperative  fra  giornalisti  per   la
costruzione di case economiche; 
 
  Veduta la legge 26 novembre 1925, n. 2173, con la quale il  decreto
sopra ricordato e' stato convertito in legge; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 25 ottobre  1924,  n.  1944,  convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante  l'Istituto  nazionale
per le case degli impiegati dello Stato; 
 
  Veduto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, numero  193,
convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 30  agosto  1925,  n.  1548,  convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente provvedimenti  per  le
nuove costruzioni; 
 
  Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, e considerata l'urgenza  e
la necessita' di emanare norme varie in materia di edilizia  popolare
ed economica; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Cassa depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a  concedere  alla
Cooperativa «Il Villaggio dei Giornalisti» di Roma, sui fondi  propri
o su quelli da essa amministrati, un ulteriore mutuo per l'importo di
L. 6.000.000 per il completamento delle costruzioni, al tasso vigente
per i mutui della Cassa stessa al momento della concessione. 
 
  A tale mutuo vengono  estese  tutte  le  disposizioni  in  tema  di
garanzia e di riscossione delle quote di ammortamento stabilite dalle
precedenti disposizioni  legislative  per  la  Cooperativa  suddetta.
Salvo quanto  e'  stabilito  in  tali  disposizioni  e  nel  presente
decreto, si applicano alla Cooperativa «Il Villaggio dei Giornalisti»
di Roma ed ai mutui che  la  concernono  le  altre  norme  in  vigore
sull'edilizia popolare ed economica.