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LEGGE 16 giugno 1927, n. 1766

Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751. (027U1766)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal: 6-10-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono convertiti in legge colle modificazioni risultanti  dal  testo
seguente: 
 
    1° il R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, sul riordinamento  degli
usi civici nel Regno; 
 
    2°  il  R.  decreto  28  agosto  1924,   n.   1484,   concernente
modificazioni all'art. 26 del R. decreto-legge  22  maggio  1924,  n.
751; 
 
    3° il R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che  proroga  i  termini
assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751. 
 
                               CAPO I. 
 
    Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici. 
 
                               Art. 1. 
 
  Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di
qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre  spettanti
agli abitanti di un Comune, o di una frazione di  Comune,  e  per  la
sistemazione delle terre provenienti dalla  liquidazione  suddetta  e
delle altre possedute da Comuni, universita'  ed  altre  associazioni
agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di  usi  civici,
si osserveranno le disposizioni della presente legge. 
 
                               Art. 2. 
 
  Nel  giudizio  di  accertamento  circa  la  esistenza,  natura   ed
estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale,  e'
ammesso qualunque altro mezzo legale  di  prova  purche'  l'esercizio
dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800. 
 
                               Art. 3. 
 
  Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui
all'articolo precedente e' tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione
della presente legge, a farne dichiarazione al commissario  istituito
ai sensi dell'art. 27. 
 
  Trascorso detto termine senza che  siasi  fatta  la  dichiarazione,
rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento  dei
diritti medesimi, che non trovinsi in esercizio, e la  rivendicazione
delle terre soggette agli usi civici. 
 
  Per la generalita' degli abitanti le  dichiarazioni  e  le  istanze
saranno fatte dal podesta' o dalla  associazione  degli  utenti,  ove
esista, salvo ai  singoli  di  provvedervi  direttamente;  nel  quale
ultimo caso il commissario  potra'  chiamare  in  giudizio  i  legali
rappresentanti del Comune, della frazione o dell'associazione. 
 
  Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate  anche  al
pretore, che ne curera' la trasmissione al commissario. 
 
                               Art. 4. 
 
  Per gli effetti della presente legge i diritti di  cui  all'art.  1
sono distinti in due classi: 
 
    1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca  necessario
per i bisogni della vita; 
 
    2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo  di
industria. 
 
  Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere  e  abbeverare  il
proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di  personale
lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario. 
 
  Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da  soli,
i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne
fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario  e
per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di  servirsi
del fondo in modo  da  ricavarne  vantaggi  economici,  che  eccedano
quelli che sono necessari al sostentamento personale e famigliare. 
 
  Per gli effetti della presente legge sono  reputati  usi  civici  i
diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far  pagare
tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui
beni dei privati. Non vi sono  invece  comprese  le  consuetudini  di
cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della  stessa  natura.
Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finche' non divengano
incompatibili  con  la  migliore  destinazione  data  al  fondo   dal
proprietario. 
 
                               Art. 5. 
 
  Il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti  e'  stabilito
in una porzione del fondo gravato o della parte del fondo gravata  da
assegnarsi al Comune, nel cui territorio il fondo stesso si trova,  e
che sara' determinata nel modo seguente: 
 
  Per i diritti della prima classe, comunque esercitati,  l'anzidetta
porzione di terreno corrispondera' al minimo di un ottavo del  fondo,
che potra', secondo la varieta' dei casi  e  le  circostanze,  essere
elevata ad un terzo ed anche sino alla meta'. 
 
  Per i diritti della seconda classe il compenso, tenendo  conto  dei
criteri suddetti, potra' da un  minimo  di  un  quarto  elevarsi  dal
commissario fino al massimo di due terzi del fondo. 
 
  Questo  compenso  comprendera'  anche  quello  che  corrisponde  ai
diritti della prima classe, qualora anche questi siano in tutto od in
parte esistenti sul medesimo fondo. 
 
  Allorche' si  tratti  di  un  solo  diritto,  che  a  giudizio  del
commissario sia di tenue entita', il compenso potra' essere ridotto a
misura inferiore di quella stabilita nel primo capoverso del presente
articolo. 
 
  Sulle porzioni di terreno cosi' assegnate graveranno le imposte dal
giorno delle assegnazioni. 
 
                               Art. 6. 
 
  La porzione di terreno da assegnarsi in compenso dei diritti civici
da liquidare dovra' essere determinata non solo  col  criterio  della
sua estensione, ma con quello anche del suo valore. 
 
  A tal fine il commissario potra' ordinare apposita  perizia.  E  in
tal caso sara' in facolta' delle parti di farsi  assistere,  ciascuna
da un perito di propria  fiducia,  nelle  operazioni  che  il  perito
ufficiale dovra' compiere entro il termine  che  avra'  stabilito  il
commissario; dopo di che questi emanera' il suo finale provvedimento. 
 
                               Art. 7. 
 
  Saranno esenti dalla divisione e gravati  di  un  annuo  canone  di
natura enfiteutica a favore del Comune, in misura  corrispondente  al
valore dei diritti, da stabilirsi con perizia, i terreni che  abbiano
ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti  migliorie,  ed  i
piccoli appezzamenti non aggruppabili in unita' agrarie. 
 
  Restano  ferme  nelle  Provincie  ex  pontificie  le   disposizioni
dell'art.  9  del  R.  decreto   3   agosto   1891,   n.   510,   per
l'affrancazione, a favore della popolazione  di  un  Comune,  di  una
frazione, o di una associazione agraria, di  tutto  o  di  parte  del
fondo gravato da usi civici, ed il commissario vi provvedera' con  le
norme stabilite dall'articolo stesso, salvi i temperamenti  che  egli
ritenesse convenienti in  corrispondenza  con  i  dimostrati  bisogni
della popolazione. 
 
                               Art. 8. 
 
  Le comunioni generali per servitu' reciproche, qualora esistano,  e
tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali,
salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo,  saranno
sciolte senza compenso. 
 
  Le comunioni generali per condominio, e  le  particolari,  sia  per
condominio sia per servitu', fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra
due  frazioni  anche  dello  stesso  Comune,  si  scioglieranno   con
l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione  di  una  parte
delle terre in piena proprieta', corrispondente in valore all'entita'
ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto  conto  della
popolazione, del numero degli animali  mandati  a  pascolare,  e  dei
bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione. 
 
  Si considerano comunioni generali quelle  costituite  sugli  interi
territori delle comunita' partecipanti;  si  considerano  particolari
quelle che comprendono solo una parte di detti territori. 
 
  In considerazione dei bisogni della economia locale potranno essere
conservate le promiscuita' esistenti, nel qual caso  ne  sara'  fatto
rapporto  motivato  al   Ministero   dell'economia   nazionale,   che
provvedera'. 
 
                               Art. 9. 
 
  Qualora sulle terre di uso  civico  appartenenti  ai  Comuni,  alle
frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per  effetto  della
liquidazione  dei  diritti  di  cui  all'art.   1,   siano   avvenute
occupazioni, queste, su domanda  degli  occupatori,  potranno  essere
legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni: 
 
    a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali  e  permanenti
migliorie; 
 
    b) che  la  zona  occupata  non  interrompa  la  continuita'  dei
terreni; 
 
    c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni. 
 
  Le stesse norme valgono per la legittimazione  dell'acquisto  delle
quote dei demani comunali delle  Provincie  napoletane  e  siciliane,
alienate durante il periodo di divieto. 
 
  Non  avvenendo  la  legittimazione,  le   terre   dovranno   essere
restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a
qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti. 
 
                              Art. 10. 
 
  Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente,  il
commissario imporra' sul fondo occupato ed  a  favore  del  Comune  o
dell'associazione un canone di natura enfiteutica,  il  cui  capitale
corrisponda al valore del fondo stesso,  diminuito  di  quello  delle
migliorie, aumentato di  almeno  10  annualita'  di  interessi:  tale
aumento non sara' imposto, se l'occupante abbia gia' corrisposta  una
prestazione sia in generi che in denaro. 
 
  Il  detto  canone  potra'  essere  di   misura   inferiore   quando
l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotizzazione. 
 
  Le  legittimazioni  dovranno  in  ogni   caso   essere   sottoposte
all'approvazione sovrana. 
 
                              CAPO II. 
 
Destinazione  delle  terre  gravate  di  usi  civici  e   di   quelle
                   provenienti dall'affrancazione. 
 
                              Art. 11. 
 
  I terreni assegnati ai Comuni o  alle  frazioni  in  esecuzione  di
leggi precedenti  relative  alla  liquidazione  dei  diritti  di  cui
all'art. 1, e quelli che perverranno ad essi  in  applicazione  della
presente legge, nonche' gli altri posseduti da Comuni o  frazioni  di
Comuni,  universita',  ed   altre   associazioni   agrarie   comunque
denominate, sui quali si esercitano usi civici, saranno  distinti  in
due categorie: 
 
    a)  terreni  convenientemente  utilizzabili  come  bosco  o  come
pascolo permanente; 
 
    b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria. 
 
                              Art. 12. 
 
  Per i terreni di cui alla  lettera  a)  si  osserveranno  le  norme
stabilite nel capo 2° del titolo 4° del R. decreto 30 dicembre  1923,
n. 3267. 
 
  I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del
Ministero   dell'economia   nazionale,   alienarli   o   mutarne   la
destinazione. 
 
  I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati  ed
esercitati in conformita' del piano economico e degli articoli 130  e
135 del citato decreto, e non potranno eccedere  i  limiti  stabiliti
dall'art. 521 del Codice civile. 
 
                              Art. 13. 
 
  I terreni indicati alla lettera b) dell'art. 10 sono  destinati  ad
essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione  fondiaria
e di avviamento colturale, fra le famiglie  dei  coltivatori  diretti
del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti,
purche' diano affidamento di trarne la maggiore utilita'. 
 
  Gli atti della  ripartizione  affidati  agli  istruttori  e  periti
saranno  omologati  dal  commissario  e  sottoposti  all'approvazione
sovrana. 
 
                              Art. 14. 
 
  L'assegnazione dei terreni alle due categorie di  cui  all'art.  11
sara' determinata dal  commissario,  contemperando  i  bisogni  della
popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo  e
pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato  da  un
delegato tecnico designato dal commissario, previa autorizzazione del
Ministro per l'economia nazionale. 
 
                              Art. 15. 
 
  Qualora l'estensione lo consenta, i  terreni  destinati  a  coltura
agraria, salvo il disposto dell'art. 17, potranno essere affidati dal
Ministero  dell'economia  nazionale  al  delegato  tecnico   di   cui
all'articolo precedente, o ad altro nominato  dal  Ministero  stesso,
affinche'  prima  della  ripartizione  siano   con   gestione   unica
sottoposti alle opere di sistemazione e di trasformazione  necessarie
alla razionale costituzione di unita' fondiarie. 
 
  Il delegato sara' assistito da quattro cittadini del Comune, scelti
dal podesta' e dalla assemblea  dell'associazione  degli  utenti  tra
agricoltori ed esperti in materia agraria. 
 
  Detto delegato ha il mandato: 
 
    a) di gestire  i  terreni  della  categoria  b)  ed  eseguire  le
occorrenti opere di trasformazione; 
 
    b) di compilare ed  attuare,  ad  opere  compiute,  il  piano  di
ripartizione dei terreni in unita' fondiarie, determinando  le  opere
di miglioria da eseguirsi successivamente a cura degli assegnatari  e
gli altri obblighi di questi. 
 
  Per gli uffici di cui alla lettera  a)  del  presente  articolo  il
delegato  rispondera'   direttamente   al   Ministero   dell'economia
nazionale  giusta  gli  obblighi  da  stabilirsi   all'inizio   della
gestione, e per quelli di cui alla lettera b) dovra'  attenersi  alle
disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 13. 
 
                              Art. 16. 
 
  Il delegato, per provvedersi dei  mezzi  necessari  all'adempimento
degli uffici, di cui all'articolo precedente, oltre  a  servirsi  dei
frutti e delle rendite dei terreni soggetti alla sua gestione, potra'
valersi del credito agrario secondo le  agevolazioni,  in  quanto  vi
siano applicabili, concesse dalle leggi raccolte nel  testo  unico  9
aprile 1922, n. 932, nonche' delle altre previste dai Regi decreti 14
luglio 1918, n. 1142, 2 settembre 1919, n. 1633, 30 dicembre 1923, n.
3139, e dai successivi provvedimenti in materia di credito agrario. 
 
                              Art. 17. 
 
  Qualora  alla  gestione  dei  terreni  indicati  alla  lettera   a)
dell'art. 11 venga provveduto con la nomina di un  direttore  tecnico
ai sensi del R. decreto 30 dicembre  1923,  n.  3267,  questi  potra'
essere incaricato anche delle funzioni di  delegato  tecnico  di  cui
all'art. 15. 
 
                              Art. 18. 
 
  Il Ministro per l'economia nazionale, qualora lo ritenga opportuno,
potra' affidare, in base ad apposita convenzione, in tutto o in parte
la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la
gestione  temporanea  dei  terreni,   nel   periodo   precedente   la
ripartizione, all'Opera nazionale dei combattenti, od altri  enti  ed
istituti legalmente riconosciuti, che diano affidamento di  rapida  e
perfetta esecuzione. 
 
  Ad essi sara' fatto  obbligo  di  preferire  per  l'esecuzione  dei
lavori la mano d'opera locale. 
 
                              Art. 19. 
 
  L'assegnazione delle unita' fondiarie risultanti dalla ripartizione
e' fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e della
osservanza  delle  altre  condizioni   determinate   nel   piano   di
ripartizione di cui agli articoli 13 e 15, sotto pena di  devoluzione
a favore del Comune,  della  frazione,  o  della  associazione  degli
utenti. 
 
                              Art. 20. 
 
  Il canone sara' fissato in base al  prezzo  dell'unita'  fondiaria,
realizzabile in  libera  contrattazione,  tenuto  conto  dei  vincoli
giuridici  apposti  all'assegnazione   e   del   precedente   diritto
dell'assegnatario. 
 
  Nel caso  di  ipoteca  inscritta  per  mutui  contratti  per  opere
preliminari di sistemazione e  trasformazioni  fondarie,  nel  canone
sara' distinta la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti. 
 
                              Art. 21. 
 
  Le unita' fondiarie abbandonate o devolute saranno riassegnate  con
le norme di cui agli articoli 13 e 19. 
 
  Non sara'  ammessa  l'affrancazione  se  non  quando  le  migliorie
saranno state eseguite ed accertate: l'accertamento sara' fatto dalla
locale Cattedra di agricoltura. 
 
  Prima dell'affrancazione le unita'  suddette  non  potranno  essere
divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo. 
 
                              Art. 22. 
 
  Qualora l'estensione delle terre da ripartire non  sia  sufficiente
per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno  diritto,
si potra'  provvedere  all'assegnazione  mediante  sorteggio  fra  le
famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13. 
 
  Allo scopo di  aumentare  la  massa  da  dividere  fra  gli  aventi
diritto,  e'  tuttavia  consentito  tanto  ai  Comuni   quanto   alle
associazioni degli utenti di avvantaggiarsi  delle  disposizioni  del
decreto-legge Luogotenenziale 14 luglio 1918,  n.  1142,  diretto  ad
agevolare l'acquisto di nuovi terreni. 
 
  La stessa facolta' e' data  ai  Comuni  ed  alle  associazioni  per
affrancare i canoni enfiteutici che gravano le terre da ripartire. 
 
  Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti  incontrati
dal Comune per l'acquisto delle terre, si applichera' la disposizione
del  capoverso  dell'art.  20  limitatamente  alla  parte  che  viene
ripartita. 
 
                              Art. 23. 
 
  Gli  assegnatari  delle  terre  ripartite  potranno   riunirsi   in
consorzio per provvedersi piu' agevolmente dei  mezzi  necessari  per
utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi. 
 
  La riunione in consorzio sara' obbligatoria  qualora  il  Ministero
dell'economia nazionale, su proposta del delegato tecnico, lo ritenga
necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune. 
 
  Le stesse norme valgono per la riunione di piu' consorzi. 
 
                              Art. 24. 
 
  Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione
di diritti, per legittimazione  di  occupazioni,  per  quotizzazione,
sara' investito in titoli del debito pubblico  intestati  al  Comune,
alla  frazione  od  alla  associazione,  con  vincolo  a  favore  del
Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato, in  caso  di
bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione. 
 
  Egualmente sara' investito in titoli del debito pubblico, intestati
come sopra e' detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita  dei
terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12. 
 
                              Art. 25. 
 
  Il Ministero dell'economia nazionale, su proposta del  commissario,
o  di  sua  iniziativa  allorche'  questi  abbia  cessato  dalle  sue
funzioni, od anche  su  richiesta  della  maggioranza  degli  utenti,
potra' procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art.
1, se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti,  o  vi
siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse. 
 
  In tal caso i terreni  delle  associazioni  saranno  trasferiti  ai
Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi,  con  la
destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono. 
 
  Quanto sopra si osservera' anche relativamente  ai  beni  di  altra
natura posseduti dalle dette associazioni; pero' il Comune non potra'
mutarne  la  destinazione  senza   l'autorizzazione   del   Ministero
dell'economia nazionale. Non sara' permessa la costituzione di  nuove
associazioni per il godimento comune dei diritti di cui  all'art.  1,
ma potra' accordarsi  il  riconoscimento  a  quelle  che  siano  gia'
esistenti di fatto. 
 
                              Art. 26. 
 
  I terreni di uso civico dei Comuni e delle frazioni e quelli  delle
associazioni, sia che passino ai Comuni od  alle  frazioni,  sia  che
restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli  usi  di
tutti  i  cittadini  del  Comune  o  della  frazione.   Qualora   per
disposizioni speciali di leggi anteriori o per  sentenze  passate  in
giudicato fosse stato assicurato un  diritto  particolare  ad  alcune
categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo
col Ministero dell'interno,  potra'  stabilire  i  provvedimenti  che
secondo le circostanze si riterranno opportuni. 
 
  I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e  gli
altri che ad esse  passeranno  in  seguito  ad  affrancazione  o  per
effetto  dell'art.   25,   saranno   amministrati   dalle   medesime,
separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a
profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero  di  essi.  Con  le
norme  della  stessa  legge  saranno  amministrati   i   beni   delle
associazioni conservate. 
 
                              CAPO III. 
 
                     Giurisdizione e procedura. 
 
                              Art. 27. 
 
  All'attuazione  di  quanto  e'  disposto   nella   presente   legge
provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i  commissari
regionali. 
 
  I commissari saranno nominati con decreto  Reale  su  proposta  del
Ministro per l'economia nazionale con consenso del  Ministro  per  la
giustizia e gli affari di culto, e scelti fra magistrati di grado non
inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, e  prenderanno
il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici. (3) 
 
  Il Ministro per l'economia nazionale determinera' la circoscrizione
e la sede di ciascun commissariato. 
 
                              Art. 28. 
 
  I commissari avranno alla propria dipendenza uno o  piu'  assessori
da scegliersi fra magistrati di  grado  non  superiore  a  quello  di
consigliere  di  appello,  ovvero  tra  funzionari  dello  Stato  che
occupano nel quadro di  classificazione  gradi  corrispondenti.  Essi
sono nominati con decreto  del  Ministro  per  l'economia  nazionale,
previo il consenso del Ministro dal quale dipendono. 
 
  L'ufficio degli assessori sara' quello di coadiuvare il commissario
in tutte le sue  operazioni.  Il  commissario  potra'  affidare  agli
assessori tutti gli atti di  istruzione  e  delegarli  a  trattare  e
ricevere le conciliazioni. 
 
  Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da  eseguirsi
fuori della sede del commissariato potranno essere delegati anche  ai
pretori. 
 
  I commissari potranno pure, per l'istruttoria e per  la  esecuzione
delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati.
Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati  non  saranno  validi
senza l'approvazione del commissario. 
 
  In tutti gli atti del procedimento contenzioso di  cui  al  secondo
comma dell'articolo seguente, i commissari saranno  assistiti  da  un
segretario con le funzioni di cancelliere. 
 
  I magistrati nominati ai sensi  dell'articolo  27  e  del  presente
potranno essere posti fuori del  ruolo  organico  della  magistratura
anche oltre al limite stabilito  dall'art.  158  del  R.  decreto  30
dicembre 1923, n. 2784, in numero pero' non superiore a dieci,  e  ad
essi si applicheranno le disposizioni  dei  commi  secondo  e  quarto
dell'articolo medesimo. 
 
                              Art. 29. 
 
  I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di
ufficio, all'accertamento, alla valutazione, ed alla liquidazione dei
diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento  delle  promiscuita'  ed
alla rivendica e ripartizione delle terre. 
 
  I commissari decideranno tutte le controversie circa la  esistenza,
la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle
quali sia contestata la qualita' demaniale del suolo o l'appartenenza
a titolo particolare dei beni delle associazioni,  nonche'  tutte  le
questioni a cui  dia  luogo  lo  svolgimento  delle  operazioni  loro
affidate. (4) 
 
  In ogni fase del procedimento potra' essere promosso un esperimento
di  conciliazione,  sia  per  iniziativa  del  commissario,  sia  per
richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto,  potranno  farsi
rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato. 
 
  I  commissari  cureranno  la  completa  esecuzione  delle   proprie
decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite. 
 
  Tutte le conciliazioni, relative  alle  materie  contemplate  nella
presente legge, dovranno riportare l'approvazione del  commissario  e
del Ministero dell'economia  nazionale,  la  quale  terra'  luogo  di
quella della Giunta provinciale amministrativa. 
 
                              Art. 30. 
 
  Fino a che non sia intervenuta una  decisione  irrevocabile  o  una
conciliazione debitamente omologata sull'esistenza, la  natura  e  la
liquidazione dei diritti a cui si  riferisce  la  presente  legge,  i
reclami  relativi  al  possesso  sono  deferiti  ai  commissari,  che
regoleranno provvisoriamente,  secondo  il  loro  prudente  arbitrio,
l'esercizio del medesimo, sempre che, assunte sommarie  informazioni,
abbiano riconosciuto l'esistenza di  un  possesso  di  fatto.  Quando
pero' siasi commesso  attentato  violento  o  clandestino,  il  detto
provvedimento discrezionale non potra' essere dato se non  sia  stata
prima eseguita la reintegrazione in possesso. 
 
                              Art. 31. 
 
  I commissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanza
delle forme della procedura ordinaria; pero',  prima  di  provvedere,
dovranno sentire gli  interessati  e  raccoglierne  sommariamente  le
osservazioni e le istanze. 
 
  Quando la citazione nei modi ordinari sia sommamente difficile  per
il numero delle parti da citarsi, il commissario puo' autorizzare  la
citazione per pubblici proclami a norma dell'art. 146 del  Codice  di
procedura civile. 
 
  Qualora  abbiano  da  decidere  in  ordine  a  quanto  e'  previsto
nell'art. 29, i commissari si  atterranno  alle  norme  del  processo
avanti i  pretori,  ed  in  ogni  caso  preventivamente  sentiti  gli
interessati e raccolte le loro istanze e ragioni. 
 
  Non sono  ammesse  altre  eccezioni  di  nullita'  degli  atti  del
procedimento fuori di quelle che lascino  assoluta  incertezza  sulle
persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo e tempo della comparizione
o che concernono la essenza dell'atto. 
 
  Le decisioni dei commissari saranno  eseguite  nonostante  reclamo,
salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente. 
 
                              Art. 32. 
 
  Contro le decisioni  dei  commissari  delle  questioni  concernenti
l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art.  1
e  la  rivendicazione  delle  terre  e'  ammesso  ((reclamo   dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria.  Le  controversie  previste  dal
presente  comma  sono  disciplinate  dall'articolo  33  del   decreto
legislativo 1°settembre 2011, n. 150.)). (1) 
 
  ((...)). 
 
  ((...)). 
 
  ((...)). 
 
  ((...)). 
 
                              Art. 33. 
 
  Tutte le autorita', uffici ed archivi sono obbligati a compiere  ed
eseguire atti, a fornire notizie, a rilasciare copie di documenti,  a
prestare  ogni  assistenza   allorche'   ne   siano   richiesti   dal
commissario. 
 
  Questi potra' altresi' richiedere direttamente  l'assistenza  della
forza pubblica. 
 
                              Art. 34. 
 
  I commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai  prefetti
ed ai commissari ripartitori nelle Provincie meridionali e siciliane,
a norma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, allegato E,  e  delle
disposizioni successive. Nelle altre Provincie assumono quelle  delle
Giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n.  3910,  2
aprile 1882, numero 698, 7 maggio 1885, n. 3093, 28 febbraio 1892, n.
72, e con quelle raccolte nel testo unico approvato con R. decreto  3
agosto 1891, n. 510; nonche' le  funzioni  delle  Commissioni  e  dei
commissari gia' istituiti nelle nuove  Provincie  per  effetto  della
legge dell'ex Impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 B.  L.  L.  n.
94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni  agrarie
sulla divisione, sul regolamento e  sull'affrancazione  dei  relativi
diritti di godimento. 
 
  Essi  pero',  nelle  Provincie  cui  dette  leggi  si  riferiscono,
assumeranno ed eserciteranno tutte le attribuzioni loro affidate  con
la presente legge. 
 
  Le loro decisioni  saranno  impugnabili  nei  modi  e  nel  termine
stabiliti dall'art. 32. 
 
                              Art. 36. 
 
  Il commissario competente provvedera' con le norme  della  presente
legge alla sistemazione dei demani silani attribuiti  ai  Comuni  per
effetto della legge 25 maggio 1876, n. 3124. 
 
                              CAPO IV. 
 
                Disposizioni generali e transitorie. 
 
                              Art. 37. 
 
  La suprema direzione per l'esecuzione della presente  legge  rimane
affidata al Ministero dell'economia nazionale. 
 
  Esso,  nell'interesse  delle  popolazioni,  potra'   promuovere   e
sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli articoli 1 e 29. 
 
                              Art. 38. 
 
  Le spese per l'indennita' ai commissari, agli  assessori  e  quelle
per  fitto  di  locali,  per  funzionamento  degli   uffici   e   per
retribuzioni giornaliere al personale di segreteria  e  di  servizio,
nella misura di L. 800,000, saranno a carico dello Stato ed  iscritte
in  apposito  capitolo  del  bilancio  del  Ministero   dell'economia
nazionale. 
                              Art. 39. 
 
  Le spese dei giudizi e delle operazioni nella misura stabilita  dal
commissario saranno anticipate dai Comuni  o  dalle  associazioni,  e
depositate  a  disposizione  del  commissario  presso  la   tesoreria
provinciale o presso gli uffici postali,  col  sistema  dei  depositi
giudiziari. In caso di negligenza o di rifiuto da parte  dei  Comuni,
il commissario richiedera' al prefetto  ed  alla  Giunta  provinciale
amministrativa lo stanziamento d'ufficio  della  spesa  nel  bilancio
comunale e l'emissione del mandato relativo. 
 
  I commissari per  provvedere  alle  spese  suddette  avranno  anche
facolta' di ordinare il deposito di una quota parte dei  redditi  dei
beni di uso civico ai tesorieri dei Comuni o delle  associazioni,  ed
anche ai debitori di tali redditi. 
 
                              Art. 40. 
 
  Tutti gli atti di procedura eseguiti d'ufficio saranno esenti dalle
tasse di bollo e di registro. 
 
  Saranno invece redatti su carta da L.  4,  e  soggetti  alla  tassa
fissa minima di registro in vigore,  i  decreti,  le  sentenze  e  le
ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazione di terre. 
 
  Sulla stessa carta da L. 4 saranno scritti gli atti di parte. 
 
                              Art. 41. 
 
  Tutti  gli  atti  compiuti  dai  commissari  sino  alla   data   di
pubblicazione della presente legge rimarranno fermi,  in  quanto  non
sieno appellabili e non sieno stati appellati nei termini legali. 
 
  Nei giudizi  di  appello  dalle  decisioni  emesse  dai  commissari
anteriormente alla legge presente, si dovranno applicare,  per  tutti
gli effetti, le norme in questa contenute. 
 
  Alle controversie iniziate sotto l'impero di leggi anteriori  nelle
quali  non  sia  intervenuta  sentenza  o  decisione  definitiva   ed
irrevocabile o transazione debitamente approvata si applicheranno  le
disposizioni della presente legge. 
 
  Le  cause  che  all'entrata  in  vigore  della  presente  legge  si
troveranno in corso avanti  qualsiasi  autorita'  di  prima  istanza,
saranno riassunte davanti il commissario. 
 
                              Art. 42. 
 
  Le disposizioni contenute nell'art. 156 del R. decreto 30  dicembre
1923, n. 3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie
agricole, nonche' quelle contenute negli articoli  13  e  29  del  R.
decreto 31 dicembre 1923, numero 3558, per quanto riguarda  i  demani
comunali del Mezzogiorno d'Italia sono abrogate. 
 
  Restano ferme tutte le  disposizioni  in  materia  di  usi  civici,
demani comunali e  diritti  della  natura  di  cui  all'art.  1  che,
attualmente vigenti, non siano contrarie  a  quelle  contenute  nella
presente legge. 
 
                              Art. 43. 
 
  Il Ministro per l'economia nazionale e' autorizzato a stabilire con
regolamento, da approvarsi con decreto Reale, le norme  che  potranno
ritenersi necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1927 - Anno V 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                         Mussolini - Belluzzo - Rocco 
                                                - Volpi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 10 luglio 1930, n. 1078, ha disposto (con l'art. 3, comma  1)
che "La cognizione dei reclami contro  le  decisioni  dei  commissari
regionali ai sensi dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n.  1766,
e' deferita all'esclusiva competenza della Corte di appello di Roma". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1989  n.  398  (in
G.U. 1ª  s.s.  19/07/1989  n.  29)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 27, secondo comma,  della  legge  16  giugno
1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n.  751,
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d.  28
agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924,
n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n.  895,  che  proroga  i  termini
assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), nella parte
in cui - in luogo della disciplina ivi prevista -  non  rimette  alla
competenza  del  Consiglio  superiore  della  magistratura,  a  norma
dell'art.  105  della  Costituzione,  le  assegnazioni  a  magistrati
ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 8-20 febbraio 1995 n.  46  (in
G.U.  1ª  s.s.  01/03/1995  n.  9)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 29, secondo comma,  della  legge  16  giugno
1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n.  751,
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d.  28
agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22 maggio 1924,
n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n.  895,  che  proroga  i  termini
assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751), nella parte
in cui non consente la permanenza del potere del commissario agli usi
civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur  dopo  il
trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal
primo comma dell'articolo medesimo".