REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (023U3267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
L'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
Testo in vigore dal: 1-6-1924
 
                              Art. 156. 
 
  Costituito il consorzio, ogni Ente e'  tenuto  a  farne  parte  per
almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno  sei  mesi  prima  della
scadenza del predetto periodo, se  intende  rimanervi  per  un  altro
quinquennio. 
 
  La mancanza della  dichiarazione  in  tempo  utile  e'  di  diritto
considerata come implicito consenso al mantenimento del consorzio.