REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 751

Riordinamento degli usi civici nel Regno. (024U0751)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (in G.U. 03/10/1927, n. 228).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 3-10-1927
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 26. 
 
  ((I terreni di uso civico dei Comuni  e  delle  frazioni  e  quelli
delle associazioni, sia che passino ai Comuni od alle  frazioni,  sia
che restino alle associazioni stesse, debbono essere aperti agli  usi
di tutti i  cittadini  del  Comune  o  della  frazione.  Qualora  per
disposizioni speciali di leggi anteriori o per  sentenze  passate  in
giudicato fosse stato assicurato un  diritto  particolare  ad  alcune
categorie di persone, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo
col Ministero dell'interno,  potra'  stabilire  i  provvedimenti  che
secondo le circostanze si riterranno opportuni. 
 
  I terreni suddetti di originaria appartenenza delle frazioni e  gli
altri che ad esse  passeranno  in  seguito  ad  affrancazione  o  per
effetto  dell'art.   25,   saranno   amministrati   dalle   medesime,
separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a
profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero  di  essi.  Con  le
norme  della  stessa  legge  saranno  amministrati   i   beni   delle
associazioni conservate)).