REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 751

Riordinamento degli usi civici nel Regno. (024U0751)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (in G.U. 03/10/1927, n. 228).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 7-6-1924
al: 2-10-1927
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le disposizioni legislative emanate in materia di usi  civici
e demani comunali; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto col Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, Ministro per l'interno ad interim per gli affari esteri,  e
con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e
gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di
qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre, spettanti
agli abitanti di un Comune o di una frazione  di'  Comune  e  per  la
sistemazione delle terre provenienti dalla  liquidazione  suddetta  e
delle altre possedute  da  Comuni,  frazioni  di  Comune,  comunanze,
partecipanze, universita' ed  altre  associazioni  agrarie,  comunque
denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno  le
disposizioni del presente decreto.