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REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1431

Disposizioni a favore dei pensionati delle Amministrazioni dello Stato. (026U1431)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 (in G.U. 04/05/1927, n. 103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1926 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e le successive modificazioni;
Vedute le norme per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, al decreto Luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2373, alla legge 7 aprile 1921, n. 369 e al Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 e relative modificazioni;
Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di adottare provvedimenti per i pensionati delle amministrazioni dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, la Guerra, la Marina, l'Aeronautica e le Corporazioni e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alle pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, siano o pur no privilegiate, e agli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo per il Culto, degli Economati dei Benefici Vacanti e del Commissariato per l'Emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari e dei salariati, sono applicabili le seguenti disposizioni.