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REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1431

Disposizioni a favore dei pensionati delle Amministrazioni dello Stato. (026U1431)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 (in G.U. 04/05/1927, n. 103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1926
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari,
approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e  le  successive
modificazioni; 
 
  Vedute le norme per le pensioni del personale delle Ferrovie  dello
Stato, di cui al testo unico 22  aprile  1909,  n.  229,  al  decreto
Luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2373, alla legge 7 aprile  1921,
n. 369 e al Regio  decreto  7  dicembre  1923,  n.  2590  e  relative
modificazioni; 
 
  Veduti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2477, 8 maggio 1924,  n.
779, 31 marzo 1925, n. 486 e 14 giugno 1925, n. 979; 
 
  Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'   assoluta   e   l'urgenza   di   adottare
provvedimenti per i pensionati delle amministrazioni dello Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, la Guerra,
la Marina, l'Aeronautica e le Corporazioni e del Ministro  Segretario
di Stato per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Alle pensioni ordinarie, dirette e di riversibilita', siano  o  pur
no privilegiate, e agli assegni vitalizi, temporanei  e  rinnovabili,
liquidati o da liquidarsi a carico dello  Stato,  del  Fondo  per  il
Culto, degli Economati dei Benefici Vacanti e del  Commissariato  per
l'Emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei  militari  e  dei
salariati, sono applicabili le seguenti disposizioni.