stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1924, n. 779

Aggiunte al R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato. (024U0779)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1927)
Testo in vigore dal:  1-1-1924

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e relative modificazioni;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La cessazione dal servizio prevista da speciali norme di carattere transitorio per il personale che abbia raggiunto o raggiunga i limiti di età o di anzianità stabiliti nelle norme medesime, non può essere disposta se non previo consenso del Ministro delle finanze, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 22 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

La disposizione di cui al precedente comma si applica per i provvedimenti che abbiano decorrenza posteriore alla data di pubblicazione del presunto decreto.