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REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 1059

Sanzioni contro coloro che deteriorano le carrozze in servizio sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tranvie extraurbane. (026U1059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  13-7-1926 al: 29-11-1980
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 167, 216 e 273 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque, col posare i piedi sui sedili o sulle pareti, o con altro qualsiasi atto, guasta, deteriora, sciupa, gualcisce, insudicia vetture in servizio sulle ferrovie concesse all'industria privata o sulle tranvie extraurbane, i loro arredi o accessori, è punito con l'ammenda da L. 10 a 100, ove trattisi di vetture di prima classe, e da L. 5 a 50 negli altri casi, sempre che il fatto non costituisca un reato punibile con sanzioni più gravi dal Codice penale o dalle altre leggi e regolamenti in vigore, nel qual caso sarà proceduto verso il trasgressore nei modi prescritti per l'applicazione di tali sanzioni più gravi.

L'ammenda è convertibile, nel caso di non eseguito pagamento, in pena restrittiva della libertà personale, a norma degli articoli 19 e 24 del Codice penale.

La sanzione di cui al 1° comma non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore.

Per le contravvenzioni commesse da chi non ha ancora nove anni, la pena si applica alla persona che le accompagna o che ha l'obbligo di vigilarla.