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REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 1059

Sanzioni contro coloro che deteriorano le carrozze in servizio sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tranvie extraurbane. (026U1059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal: 13-7-1926
al: 29-11-1980
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 167, 216 e 273 del testo unico approvato con  R.
decreto 9 maggio 1912, n. 1447; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di  concerto  col  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque, col posare i piedi sui sedili o sulle pareti, o con altro
qualsiasi  atto,  guasta,  deteriora,  sciupa,  gualcisce,  insudicia
vetture in servizio sulle ferrovie concesse all'industria  privata  o
sulle tranvie extraurbane, i loro arredi o accessori, e'  punito  con
l'ammenda da L. 10 a 100, ove trattisi di vetture di prima classe,  e
da L. 5 a 50 negli altri casi, sempre che il fatto non costituisca un
reato punibile con sanzioni piu' gravi  dal  Codice  penale  o  dalle
altre leggi e regolamenti in vigore, nel qual  caso  sara'  proceduto
verso il trasgressore nei modi prescritti per l'applicazione di  tali
sanzioni piu' gravi. 
 
  L'ammenda e' convertibile, nel caso di non eseguito  pagamento,  in
pena restrittiva della liberta' personale, a norma degli articoli  19
e 24 del Codice penale. 
 
  La sanzione di cui al 1° comma  non  si  applica  quando  gli  atti
vengono compiuti da chi e' colto da improvviso malore. 
 
  Per le contravvenzioni commesse da chi non ha ancora nove anni,  la
pena si applica alla persona che le accompagna o che ha l'obbligo  di
vigilarla.