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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2541

Proroga del termine per le norme integrative e modificative a quelle vigenti in materia stradale. (025U2541)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262 (in G.U. 28/07/1926, n.173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-3-1926 al: 26-6-1926
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, n. 890, recante disposizioni per la manutenzione delle strade pubbliche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine del 31 dicembre 1925 stabilito con l'art. 4 del R. decreto 9 giugno 1925, n. 890, per l'emanazione di norme di carattere integrativo o modificativo di quelle vigenti è prorogato al 30 giugno 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Giuriati - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 febbraio 1926.

Atti del Governo, registro 245, foglio 128. - Faini.