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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2541

Proroga del termine per le norme integrative e modificative a quelle vigenti in materia stradale. (025U2541)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262 (in G.U. 28/07/1926, n.173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 2-3-1926
al: 26-6-1926
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, n. 890, recante disposizioni
per la manutenzione delle strade pubbliche; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  pei  lavori
pubblici di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Il termine del 31 dicembre 1925  stabilito  con  l'art.  4  del  R.
decreto 9 giugno 1925, n. 890, per l'emanazione di norme di carattere
integrativo o modificativo di  quelle  vigenti  e'  prorogato  al  30
giugno 1926. 
 
  Il presente decreto  sara'  presentato  al  Parlamento  per  essere
convertito in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1925. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                        Mussolini - Giuriati - Volpi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi'  13  febbraio
1926. 
 
    Atti del Governo, registro 245, foglio 128. - Faini.