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REGIO DECRETO-LEGGE 9 giugno 1925, n. 890

Disposizioni per la manutenzione delle strade pubbliche. (025U0890)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1926)
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Testo in vigore dal:  2-3-1926
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Art. 4



Entro il 31 dicembre 1925 potranno con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, essere emanate le norme di carattere integrativo o modificativo di quelle vigenti, che siano necessarie per il completo raggiungimento delle finalità del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, e del presente decreto, e pel coordinamento di questi con le altre disposizioni in materia di classificazione, costruzione, manutenzione e polizia delle strade pubbliche.
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 31 dicembre 1925, n. 2541, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1925 è prorogato al 30 giugno 1926.