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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3265

Norme per la riscossione dei diritti consolari. (023U3265)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-5-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A datare dal giorno che sarà determinato con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, i diritti consolari, regolati dalla legge 10 agosto 1890, n. 7087, e da successive disposizioni, saranno riscossi mediante applicazione sui singoli atti di speciali marche, denominate marche consolari provvedute dalla officina governativa delle carte valori.