stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3265

Norme per la riscossione dei diritti consolari. (023U3265)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/05/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 15-5-1924
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 10 agosto 1890, n. 7087, modificata dall'articolo  7
della legge 13 giugno 1910, n. 306, dal  decreto  Luogotenenziale  18
maggio 1919, n. 1093, dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1908,  e  dal
R. decreto 30 settembre 1920, n. 1927; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  ad  interim
per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A datare dal giorno che sara' determinato con  decreto  del  Nostro
Ministro Segretario di Stato ad interim  per  gli  affari  esteri,  i
diritti consolari, regolati dalla legge 10 agosto 1890, n. 7087, e da
successive disposizioni, saranno riscossi mediante  applicazione  sui
singoli  atti  di  speciali  marche,  denominate   marche   consolari
provvedute dalla officina governativa delle carte valori.