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REGIO DECRETO 10 agosto 1890, n. 7087

Che determina i diritti da riscuotersi nei regi uffici diplomatici e consolari all'estero, secondo l'annessa tabella. (090U7087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1947)
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Testo in vigore dal:  1-10-1890

UMBERTO I

per grazia dl Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge colla quale il Nostro Governo è stato autorizzato a pubblicare e far osservare una nuova tariffa di diritti da percepirsi dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno ad interim degli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I diritti da riscuotersi nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero sono determinati dalla tariffa annessa al presente Decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Nostro Ministro per gli Affari Esteri, che entrerà in vigore il 1° ottobre 1890.