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REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 182

Norme per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato. (024U0182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-3-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 13 del disegno di legge per l'approvazione della nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli, di cui all'art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e all'art. 122 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, sono conferiti in rapporto alle speciali caratteristiche del lavoro eseguito e all'opera effettivamente prestata oltre il normale orario giornaliero, ferme le limitazioni di cui agli articoli seguenti.

È vietata qualsiasi concessione di premi di operosità e di rendimento se non si siano verificate, da parte dell'impiegato od agente, prestazioni eccedenti gli obblighi normali di orario e di servizio, inerenti al grado ed al posto ricoperto.