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LEGGE 17 giugno 1923, n. 1263

Che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge. (023U1263)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))