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REGIO DECRETO 17 febbraio 1924, n. 182

Norme per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato. (024U0182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 5-3-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Visto l'art. 13 del disegno di legge per l'approvazione della  nota
di variazioni allo stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero
delle finanze, per l'esercizio finanziario  1923-24,  reso  esecutivo
con la legge 17 giugno 1923, n. 1263; 
 
  Visto l'art. 122 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I premi di operosita' e di  rendimento  agli  impiegati  ed  agenti
meritevoli, di cui all'art. 63 del Regio decreto 30  settembre  1922,
n. 1290, e all'art. 122 del R. decreto 30  dicembre  1923,  n.  3084,
sono conferiti in rapporto alle speciali caratteristiche  del  lavoro
eseguito e all'opera effettivamente prestata oltre il normale  orario
giornaliero, ferme le limitazioni di cui agli articoli seguenti. 
 
  E' vietata qualsiasi  concessione  di  premi  di  operosita'  e  di
rendimento se non si siano verificate,  da  parte  dell'impiegato  od
agente, prestazioni eccedenti gli obblighi normali  di  orario  e  di
servizio, inerenti al grado ed al posto ricoperto.